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Assegno di Maternità 2010
La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
• Hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche NON LAVORATRICI e/o NON ISCRITTE A NESSUN ALBO (di cui agli artt. 22, 66 e 70 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
• In mancanza della donna, hanno diritto all'assegno i soggetti dicui all'art. 11, comma 1, dellera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.
• L'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di € 1.556,35 in unica soluzione (equivalenti a € 311,27 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2010 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.
• La domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali comunale. • Il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell'anno 2010, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.448,22.
• Il valore dell'indicatore della situazione economica riparamentrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, sisultante dal prospetto che segue:
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